Aziende, uffici, ristorazione e nuovo DPCM 11 Marzo 2020. Quali le novità?

Ieri sera il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha emanato un nuovo decreto per far fronte all’emergenza Covid-19 con disposizioni più stringenti da applicarsi in tutta Italia a decorrere dalla data odierna, 12 Marzo 2020 sino al giorno 25 Marzo 2020.

Nello specifico, per quanto concerne sospensioni e chiusure:

  • attività commerciali al dettaglio (fatte salve le eccezioni in calce): sospese;
  • mercati (ad eccezione delle sole attività dirette alla vendita di generi alimentari): chiusi;
  • attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: sospese;
  • attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti (fatte salve le eccezioni di cui sotto): sospese;

Relativamente alle eccezioni ed aperture:

  • consentite le attività di vendita di generi alimentari e beni di prima necessità quali:
    • Ipermercati;
    • Supermercati;
    • Discount di alimentari;
    • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
    • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
    • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
    • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
    • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
    • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
    • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
    • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
    • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
    • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
    • Farmacie;
    • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
    • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
    • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
    • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
    • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
    • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
    • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
    • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
    • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
    • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
    • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
  • edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie restano aperti, garantendo, sempre, la sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale: consentiti garantendo anche in questo caso la distanza interpersonale di un metro;
  • ristorazione con consegna a domicilio: consentita purchè vengano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • possono svolgere la loro attività gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • sono invece consentite le seguenti attività inerenti i servizi per la persona:
    • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
    • Attività delle lavanderie industriali;
    • Altre lavanderie, tintorie;
    • Servizi di pompe funebri e attività connesse;

In merito alle attività produttive e professionali si devono adottare le seguenti misure:

  • utilizzo in misura massima dello smartworking (lavoro a distanza e/o da casa);
  • incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assunzione di protocolli come la distanza interpersonale di un metro, e, laddove la stessa non fosse possibile, adozione di strumenti di protezione individuale;
  • incentivo di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • per le sole attività produttive:
    • massima limitazione degli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro;
    • accesso ai luoghi comuni contingentato;
    • favorire le intese tra datori di lavoro e sindacati;
  • in generale, per tutte le attività sospese: massimo utilizzo dello smartworking.

Infine, si prenda diretta visione del testo integrale del DPCM 11 Marzo 2020 al seguente link: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299.