Tutela delle indicazioni geografiche europee in Canada: l’accordo CETA

Grandi passi in avanti per la tutela delle nostre eccellenze agroalimentari in Canada grazie al recente accordo bilaterale EU – Canada.

Si tratta del cosiddetto CETA Agreement, l’Accordo Economico e Commerciale Globale concluso tra l’Unione Europea ed il Canada, entrato in vigore in via provvisoria il 21 settembre 2017.

Tra i vari settori in esso regolamentati, accanto ai ben più noti marchi, viene tutelata un’altra categoria di diritti della proprietà intellettuale: quella delle indicazioni geografiche (anche abbreviate IG). Per chi non lo sapesse, esse si contraddistinguono per il loro imprescindibile legame con un determinato territorio d’origine, il cosiddetto “terroir” (termine coniato in Francia dove sono state emanate le prime leggi sulla tutela dei vini di qualità e del settore vitivinicolo). Per rendere meglio l’idea: il Prosciutto di Parma è un’indicazione geografica; Rovagnati è un marchio.

Fatte queste precisazioni, proseguiamo con i punti salienti dell’accordo. Nell’Allegato 20 vengono riconosciute circa 171 indicazioni geografiche europee, di cui ben 41 italiane. In questo modo viene conferita loro diretta protezione in tutto il territorio canadese. Di seguito l’elenco delle sole IG italiane protette:

  1. Aceto balsamico tradizionale di Modena
  2. Aceto balsamico di Modena
  3. Cotechino Modena
  4. Zampone Modena
  5. Bresaola della Valtellina
  6. Mortadella Bologna
  7. Prosciutto di Parma
  8. Prosciutto di S. Daniele
  9. Prosciutto Toscano
  10. Prosciutto di Modena
  11. Provolone Valpadana
  12. Taleggio
  13. Asiago*
  14. Fontina*
  15. Gorgonzola*
  16. Grana Padano
  17. Mozzarella di Bufala Campana
  18. Parmigiano Reggiano
  19. Pecorino Romano
  20. Pecorino Sardo
  21. Pecorino Toscano
  22. Arancia Rossa di Sicilia
  23. Cappero di Pantelleria
  24. Kiwi Latina
  25. Lenticchia di Castelluccio di Norcia
  26. Mela Alto Adige
  27. Sudtiroler Apfel
  28. Pesca e nettarina di Romagna
  29. Pomodoro di Pachino
  30. Radicchio Rosso di Treviso
  31. Ricciarelli di Siena
  32. Riso Nano Vialone Veronese 
  33. Speck alto adige
  34. Sudtiroler Markenspeck
  35. Sudtiroler speck
  36. Veneto Valpolicella
  37. Veneto Euganei e berici
  38. Veneto del Grappa
  39. Culatello di Zibello
  40. Garda
  41. Lardo di Colonnata

Cosa cambia, in sostanza? Preliminarmente ciascuna parte dell’accordo (ergo, Italia e Canada) deve fornire gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:

  • l’uso di un’indicazione geografica dell’altra parte elencata nell’Allegato 20 che non sia originaria del luogo di origine specificato in tale Allegato per tale indicazione geografica; oppure, pur essendo originario del luogo di origine specificato nel suddetto allegato, non sia stato prodotto o fabbricato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nel territorio della stessa. Ad esempio: l’azienda Alfa canadese non potrà produrre e/o vendere con la denominazione “Aceto balsamico di Modena” un prodotto che non sia conforme a quel determinato disciplinare di produzione previsto per l’Aceto Balsamico di Modena;
  • l’uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d’origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull’origine geografica del prodotto. A titolo esemplificativo: è vietato raffigurare su una confezione di arance – non provenienti dalla Sicilia, ma anzi, dal Canada – immagini, colori, elementi tipici che evochino la Sicilia;
  • qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967), conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Last but not least, l’accordo introduce una clausola di coesistenza tra marchi ed indicazioni geografiche. Ciò significa che se prima della conclusione dell’accordo, ad esempio, il prosciutto di Parma non poteva essere venduto in Canada con il suo vero nome a causa del preesistente marchio canadase “Parma Ham” registrato dall’azienda Maple Leaf Food; ora, invece, grazie a tale clausola possono essere venduti su tutto il territorio canadese, sia l’indicazione geografica italiana “Prosciutto di Parma” sia il marchio canadese “Parma Ham”.

In definitiva, la conclusione dell’accordo è stata una grande vittoria su due diversi fronti. Da un lato, le indicazioni geografiche presenti nel CETA ottengono diretta tutela giuridica. Dall’altro lato, si è registrata una forte impennata dell’export delle stesse in Canada.