Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 Marzo 2020: quali le misure circa l’ingresso e l’uscita di merci?

Questa notte, in data 8 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha decretato misure drastiche per contenere e far fronte all’emergenza COVID-19.[1]

Le zone interessate dal provvedimento sono le seguenti: Regione Lombardia, province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Tuttavia, il testo lascia spazio a grandi dubbi e ad un certo margine di interpretazione.

Infatti, fatte salve le ipotesi di quarantena domiciliare nei casi di sintomatologia, se da una parte sono vietati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai sopracitati territori, ed altresì all’interno degli stessi[2]; dall’altra, nulla viene specificato per quanto concerne le merci.

Queste ultime possono essere trasportate da e verso la Lombardia (e le altre province oggetto di restrizioni) oppure no?

Di fatto, la merce in sé non è sottoposta ad alcuna limitazione e/o restrizione.  

Tuttavia, il conducente del mezzo di trasporto contenente le merci oggetto di scambio è una persona fisica, e, tecnicamente, dovrebbe essere soggetto alle medesime restrizioni del decreto.

D’altra parte, sia a livello economico, sia a livello di sussidio delle zone più colpite dell’emergenza, si tratterebbe di una disposizione insostenibile. Come potrebbero essere riforniti adeguatamente i supermercati, le farmacie, le panetterie ecc.. all’interno delle zone off-limits?

In una così grande incertezza, rimaniamo, pertanto, in attesa di avere aggiornamenti ulteriori e più specifici da parte delle Prefetture competenti per territorio circa la corretta attuazione del Decreto.


[1] Il testo completo del decreto è consultabile al seguente link: https://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020?from_action=save .

[2] Art. 1 c.1 lett. A) del DPCM 8 Marzo 2020.